DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2014)
Testo in vigore dal: 12-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 6 
                         (Raccolta separata) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e della salute, da adottarsi entro  il  28  febbraio  2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni  di  cui
alla parte quarta del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
specifiche modalita' semplificate per  la  raccolta  e  il  trasporto
presso i centri di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  c),  dei  RAEE
domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori  ai
sensi del comma 1, lettera b)  nonche'  per  la  realizzazione  e  la
gestione dei centri medesimi. . L'obbligo di ritiro di cui  al  comma
1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore di tale decreto. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).