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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2015
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Art. 21

Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'
((IVASS))
.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'
((IVASS))
comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'
((IVASS))
di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché
((agli articoli 23, comma 1-bis, e 26))
.