DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
Testo in vigore dal: 8-10-2005
                              Art. 11.

Aspetti  organizzativi  e  procedimentali  delle regioni e degli enti
                               locali

  1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi  e  procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti
locali  debbono  definire  per l'attuazione del presente decreto sono
individuati  sulla  base  di  accordi,  da  raggiungere  in  sede  di
Conferenza  unificata  ai  sensi  della  legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
    a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
    b) i  livelli  minimi  omogenei  di  informazione  al pubblico in
applicazione  dell'articolo  5,  comma 4, in coerenza con le norme in
materia  di  protezione  di  dati  personali  e  nel  rispetto  della
normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel
settore pubblico;
    c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
    d) le   modalita'   di   produzione   della   relazione   annuale
sull'applicazione del presente decreto.