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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 108

Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal:  18-8-2015
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Art. 2

Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;
b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;
d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;
((
e) "armatore": il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore
))