DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
        (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra). 
 
  1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per  unita'  di  energia  dei
combustibili per  i  quali  hanno  assolto  l'accisa  ((nell'anno  di
riferimento e dell'elettricita' fornita  nell'anno  di  riferimento))
siano inferiori  almeno  del  6  per  cento  rispetto  al  valore  di
riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2. 
  1-bis.  Ai  fini  della   quantificazione   dell'intensita'   delle
emissioni di gas ad effetto serra  per  unita'  di  energia  prodotte
durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e  all'elettricita',  i
fornitori  utilizzano  il  metodo  di  calcolo  di  cui  all'allegato
V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano  il  metodo  di  calcolo
semplificato di cui all'allegato V-bis.1. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di  ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una
relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni,  sulle  emissioni  dei  gas  a   effetto   serra   dei
combustibili per i quali hanno assolto l'accisa  e  dell'elettricita'
fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: 
    a) il quantitativo totale di ciascun tipo di  combustibile  o  di
elettricita' forniti con l'indicazione , ove appropriato,  del  luogo
di acquisto e dell'origine; 
    b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita per unita' di energia. 
  3. La relazione di  cui  al  comma  2  e'  redatta  utilizzando  le
definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. 
  4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando il formato
di cui all'allegato IV  della  direttiva  (UE)  2015/652  secondo  lo
standard  elaborato  dall'AEA.  Il  formato   e   le   modalita'   di
trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE. 
  5. Nel caso in cui i combustibili  per  i  quali  il  fornitore  ha
assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni  di  gas
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia possono
essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo  ove  per  gli
stessi sia stato  accertato,  ai  sensi  dell'articolo  7-quater,  il
rispetto dei criteri di sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,
commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui  all'articolo
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici  rilasciano  al
fornitore,  al  momento   della   cessione   di   ogni   partita   di
biocarburante, copia di un certificato di  sostenibilita'  rilasciato
nell'ambito   del   Sistema   nazionale   di   certificazione   della
sostenibilita' dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater,  comma
1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una  decisione  ai
sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva  98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva  2009/30/CE,  nonche'  una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di  acquisto
e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita, per unita' di energia, della stessa partita. 
  5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che  immette  al
consumo  biocarburanti  anche  in  miscele  utilizzati  nel   settore
dell'aviazione  puo'  conteggiare  i  biocarburanti   ai   fini   del
raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al  comma  1,  solo
ove per gli  stessi  sia  stato  accertato,  ai  sensi  dell'articolo
7-quater,  il  rispetto  dei  criteri  di   sostenibilita'   di   cui
all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di  informazione
di cui all'articolo 7-quater, comma  5.  Con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  adottato  di
concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico,  sono  definite
disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad  uso  aviazione  ai
fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui  al  comma
1. 
  6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le  emissioni  di  gas  a
effetto serra prodotte durante il ciclo  di  vita  dei  biocarburanti
sono calcolate conformemente alla metodologia  indicata  all'articolo
7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell'elettricita'  sono
calcolate  conformemente  alla  metodologia  stabilita  nell'allegato
V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, adottato di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sono definite disposizioni ai  fini  del  calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi  e  dell'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra. 
  7. Il fornitore mantiene  a  disposizione  dell'autorita'  preposta
agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis,  per  i  cinque
anni  successivi  al   pagamento   dell'accisa,   la   documentazione
contenente i dati dai  quali  sono  state  ricavate  le  informazioni
comunicate ai sensi del comma 2. 
  8. L'operatore economico  mantiene  a  disposizione  dell'autorita'
preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis , per i
cinque anni successivi alla cessione al fornitore  della  partita  di
biocarburante, la documentazione contenente i  dati  sulla  base  dei
quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2017, N. 51. 
  10.  Un  gruppo  di  fornitori  puo'   scegliere   di   ottemperare
congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1. In tal caso il gruppo
viene considerato un fornitore unico. Le  modalita'  di  applicazione
delle  disposizioni  del  presente  comma  sono  stabilite  ai  sensi
dell'articolo  7-bis,  paragrafo   5,   della   direttiva   98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 
  11. I fornitori trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  entro  il  1°  gennaio  2013,  una
relazione che  illustri  la  possibilita'  di  raggiungere  riduzioni
aggiuntive rispetto a quelle  indicate  al  comma  1  entro  il  2020
attraverso uno dei seguenti metodi: 
    a) la fornitura  di  energia  elettrica  per  qualsiasi  tipo  di
veicolo stradale, macchina mobile  non  stradale,  comprese  le  navi
adibite alla navigazione interna, trattore  agricolo  o  forestale  o
imbarcazione da diporto; 
    b) l'uso di  qualsiasi  tecnologia,  compresi  la  cattura  e  lo
stoccaggio  del  carbonio,secondo  quanto   stabilito   nel   decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni; 
    c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216,   e   successive
modificazioni. 
  12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il trenta  maggio,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
e, per conoscenza, ad  ISPRA,  un  rapporto  sulla  esattezza,  sulla
completezza e sulla conformita' alle disposizioni di cui al  comma  6
della relazione prevista al comma 2, nonche' sull'accertamento  delle
infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il GSE provvede  ad
assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare l'accesso  alle  informazioni  contenute  nella  banca  dati
relativa  ai   biocarburanti   al   fine   di   garantire   ulteriori
approfondimenti. 
                                                                  (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo  7-bis,  come
introdotto dal comma 6  dell'articolo  1  del  presente  decreto,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96".