DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
                 ((Utilizzo del domicilio digitale)) 
 
  ((1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali  sono  effettuate
agli indirizzi inseriti negli elenchi di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater, o a  quello  eletto  come  domicilio  speciale  per
determinati  atti  o  affari  ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma
4-quinquies. Le  comunicazioni  elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei
domicili digitali di cui  all'articolo  3-bis  producono,  quanto  al
momento della  spedizione  e  del  ricevimento,  gli  stessi  effetti
giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo
che la legge disponga  diversamente.  Le  suddette  comunicazioni  si
intendono spedite dal mittente se inviate al  proprio  gestore  e  si
intendono consegnate se rese disponibili al  domicilio  digitale  del
destinatario, salva la prova che la mancata  consegna  sia  dovuta  a
fatto non imputabile al destinatario medesimo. La  data  e  l'ora  di
trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.)) 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). 
  ((1-ter.  L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e  dei
professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC)
delle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all'articolo  6-bis.
L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della  pubblica
amministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui
all'articolo 6-ter. L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di
cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli  indirizzi  delle
persone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui
all'articolo 6-quater. 
  1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  notificano
direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo  3-bis  i
propri   atti,   compresi   i   verbali   relativi   alle    sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di  riscossione
e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio  decreto  14  aprile
1910, n. 639,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni  in  ambito
tributario. La conformita'  della  copia  informatica  del  documento
notificato  all'originale   e'   attestata   dal   responsabile   del
procedimento in conformita' a quanto  disposto  agli  articoli  22  e
23-bis.)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.