DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 30/09/2023
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
            (Copie analogiche di documenti informatici). 
 
  1. Le copie su supporto analogico di documento  informatico,  anche
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o  digitale,
hanno la stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da  cui  sono
tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le   sue
componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa
efficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di
conservazione dell'originale informatico. 
  2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo'  essere
apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con
le ((Linee  guida)),  tramite  il  quale  e'  possibile  accedere  al
documento  informatico,  ovvero  verificare  la  corrispondenza  allo
stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto  ai  sensi  del
primo  periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti   di   legge   la
sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale  e  non  puo'  essere
richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione
autografa  del  medesimo  documento  informatico.  ((I  soggetti  che
procedono  all'apposizione  del  contrassegno   rendono   disponibili
gratuitamente  sul  proprio  sito   Internet   istituzionale   idonee
soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)).