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DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2005
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Testo in vigore dal:  4-3-2005

Art. 2

Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.
Nota all'art. 2:
- L'art. 3, comma 1, lettera m), numero 3) della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447, è riportato nelle note alle premesse.