DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 6
               Valorizzazione del patrimonio culturale

  1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina  delle  attivita'  dirette  a promuovere la conoscenza del
patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni di
utilizzazione  e  fruizione pubblica del patrimonio stesso , (( anche
da parte delle persone diversamente abili, ))al fine di promuovere lo
sviluppo  della  cultura  .  Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno  degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
((   In  riferimento  al  paesaggio,  ))la  valorizzazione  comprende
altresila  riqualificazione  degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
  2.  La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
  3.  La  Repubblica  favorisce  e  sostiene  la  partecipazione  dei
soggetti  privati,  singoli  o  associati,  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale.