DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 155
                              Vigilanza

  1.  Le  funzioni  di  vigilanza  sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
  2.   Le   regioni   vigilano  sull'ottemperanza  alle  disposizioni
contenute   nel   presente   decreto   legislativo   da  parte  delle
amministrazioni  da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in  materia  di  paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio  di  tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero .
  ((2-bis.   Tutti   gli   atti   di   pianificazione  urbanistica  o
territoriale  si  conformano  ai  principi  di  uso  consapevole  del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei
vari contesti.
  2-ter.  Gli  atti  di pianificazione urbanistica o territoriale che
ricomprendano  beni  paesaggistici  sono  impugnabili,  ai  fini  del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.))