DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 145
          Coordinamento della pianificazione paesaggistica
                con altri strumenti di pianificazione

  1.  ((  La  individuazione,  da parte del Ministero, delle )) linee
fondamentali   dell'assetto   del  territorio  nazionale  per  quanto
riguarda  la  tutela  del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
)).
  2.   I   piani  paesaggistici  ((  possono  prevedere))  misure  di
coordinamento  con  gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore,  nonche'  con  i  piani,  programmi  e  progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico.
  3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156  ((  non  sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
nazionali  o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli
strumenti  urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province,  sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente  contenute  negli  strumenti  urbanistici, stabiliscono
norme  di  salvaguardia  applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti  urbanistici  e sono altresi' vincolanti per gli interventi
settoriali.   Per  quanto  attiene  alla  tutela  del  paesaggio,  le
disposizioni  dei  piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni  contenute  negli  atti  di  pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
  ((4.  I  comuni,  le  citta'  metropolitane, le province e gli enti
gestori  delle  aree  naturali  protette  conformano  o  adeguano gli
strumenti   di   pianificazione   urbanistica   e  territoriale  alle
previsioni  dei  piani  paesaggistici,  secondo le procedure previste
dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque  non  oltre  due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprieta'   derivanti   da  tali  previsioni  non  sono  oggetto  di
indennizzo.))
  5.  La  regione  disciplina  il  procedimento  di  conformazione ed
adeguamento   degli   strumenti  urbanistici  alle  previsioni  della
pianificazione  paesaggistica,  assicurando  la  partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.