DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 143
                     (( (Piano paesaggistico) ))

  (( 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
    a)   ricognizione   del  territorio  oggetto  di  pianificazione,
mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse
dalla  natura,  dalla  storia  e  dalle loro interrelazioni, ai sensi
degli articoli 131 e 135;
    b)  ricognizione  degli  immobili  e  delle  aree  dichiarati  di
notevole   interesse   pubblico  ai  sensi  dell'articolo  136,  loro
delimitazione    e    rappresentazione    in    scala   idonea   alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso,  a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto
di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
    c)  ricognizione  delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,
loro   delimitazione   e   rappresentazione   in  scala  idonea  alla
identificazione,  nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
    d)  eventuale  individuazione  di  ulteriori immobili od aree, di
notevole  interesse  pubblico  a  termini dell'articolo 134, comma 1,
lettera  c),  loro  delimitazione  e rappresentazione in scala idonea
alla   identificazione,   nonche'   determinazione  delle  specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
    e)  individuazione  di  eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli  indicati  all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione;
    f)  analisi  delle  dinamiche di trasformazione del territorio ai
fini  dell'individuazione  dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
    g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle  aree  significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi  di  valorizzazione  compatibili  con  le  esigenze  della
tutela;
    h)   individuazione  delle  misure  necessarie  per  il  corretto
inserimento,   nel   contesto   paesaggistico,  degli  interventi  di
trasformazione  del  territorio,  al  fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
    i)  individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
  2.  Le  regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare possono stipulare intese per la
definizione  delle  modalita'  di  elaborazione  congiunta  dei piani
paesaggistici,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  135, comma 1,
terzo  periodo.  Nell'intesa  e'  stabilito il termine entro il quale
deve  essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto
di   apposito   accordo   fra  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. L'accordo
stabilisce  altresi'  i  presupposti,  le modalita' ed i tempi per la
revisione   del  piano,  con  particolare  riferimento  all'eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e
141  o  di  integrazioni  disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano  e'  approvato  con  provvedimento  regionale  entro il termine
fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale termine, il piano,
limitatamente  ai  beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del  comma  1,  e'  approvato  in  via  sostitutiva  con  decreto del
Ministro,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare.
  3.   Approvato   il   piano   paesaggistico,  il  parere  reso  dal
soprintendente  nel  procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146  e  147  e'  vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell'ambito  dei  beni  paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del  comma  1,  salvo  quanto  disposto  al  comma  4, nonche' quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5.
  4. Il piano puo' prevedere:
    a)   la  individuazione  di  aree  soggette  a  tutela  ai  sensi
dell'articolo  142  e  non  interessate  da  specifici procedimenti o
provvedimenti  ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,
nelle  quali  la  realizzazione  di  interventi  puo' avvenire previo
accertamento,  nell'ambito  del procedimento ordinato al rilascio del
titolo  edilizio,  della  conformita'  degli interventi medesimi alle
previsioni  del  piano  paesaggistico  e  dello strumento urbanistico
comunale;
    b)   la   individuazione  delle  aree  gravemente  compromesse  o
degradate    nelle    quali   la   realizzazione   degli   interventi
effettivamente   volti  al  recupero  ed  alla  riqualificazione  non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
  5.  L'entrata  in  vigore  delle  disposizioni di cui al comma 4 e'
subordinata  all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
  6.  Il  piano  puo'  anche  subordinare  l'entrata  in vigore delle
disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di interventi senza
autorizzazione   paesaggistica,  ai  sensi  del  comma  4,  all'esito
positivo  di  un  periodo  di  monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformita'   alle   previsioni   vigenti  delle  trasformazioni  del
territorio realizzate.
  7.  Il  piano  prevede  comunque  che nelle aree di cui al comma 4,
lettera  a),  siano  effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati  e  che  l'accertamento  di significative violazioni delle
previsioni   vigenti   determini   la   reintroduzione   dell'obbligo
dell'autorizzazione  di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
  8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare  anche  linee-guida
prioritarie     per     progetti    di    conservazione,    recupero,
riqualificazione,   valorizzazione  e  gestione  di  aree  regionali,
indicandone   gli   strumenti   di  attuazione,  comprese  le  misure
incentivanti.
  9.  A  far  data  dall'adozione  del  piano  paesaggistico non sono
consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree di cui all'articolo 134,
interventi  in  contrasto  con le prescrizioni di tutela previste nel
piano  stesso.  A  far  data dalla approvazione del piano le relative
previsioni  e  prescrizioni  sono immediatamente cogenti e prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))