DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 133
        (( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
         conservazione e la valorizzazione del paesaggio) ))

  ((1.  Il  Ministero  e le regioni definiscono d'intesa le politiche
per  la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche   degli   studi,  delle  analisi  e  delle  proposte  formulati
dall'Osservatorio  nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni
regione con le medesime finalita'.
  2.   Il   Ministero  e  le  regioni  cooperano,  altresi',  per  la
definizione   di  indirizzi  e  criteri  riguardanti  l'attivita'  di
pianificazione  territoriale,  nonche'  la  gestione  dei conseguenti
interventi,  al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione  degli  aspetti  e  caratteri  del  paesaggio indicati
all'articolo  131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela,
i  detti  indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo
territoriale sostenibile.
  3.   Gli  altri  enti  pubblici  territoriali  conformano  la  loro
attivita'  di  pianificazione  agli  indirizzi e ai criteri di cui al
comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. ))