stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
Testo in vigore dal:  9-7-2004

Art. 3

Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Nota all'art. 3:
- Il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, reca: «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.» (Pubblicato nella G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 17. Entrato in vigore il 10 febbraio 2000).