DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151

Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/6/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
            Denominazioni di vendita e altre indicazioni 
 
  1. Ai prodotti di cui  all'articolo  1,  comma  1,  si  applica  il
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   109,   e   successive
modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
  2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014, N. 20; 
    ((b)   le   diciture   "da   concentrato",   "da    concentrati",
"parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati"  devono
figurare nell'etichettatura delle miscele di succo  di  frutta  e  di
succo di frutta ottenuto  da  concentrato  e  di  nettare  di  frutta
ottenuto interamente o  parzialmente  da  concentrato  immediatamente
accanto  alla  denominazione  di  vendita,   in   evidenza   rispetto
all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili)); 
    c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di  frutta  o
della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti  minimi
di frutta di cui all'allegato IV e deve  figurare  nell'etichettatura
dei nettari di frutta con  la  dicitura  «frutta...%  minimo»,  nello
stesso campo visivo della denominazione di vendita. 
  3. La ricomposizione dello stato  d'origine,  mediante  sostanze  a
cio' strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato  I,
punti 1 e 2,  non  comporta  l'obbligo  di  indicare  dette  sostanze
nell'elenco degli ingredienti.  L'aggiunta  di  polpa  e  cellule  ai
succhi   di   frutta   di   cui   all'allegato   I   deve    figurare
nell'etichettatura. 
  4.  L'etichettatura  del  succo  di  frutta  concentrato   di   cui
all'allegato  I,  punto  2,  non  destinato  al  consumatore  finale,
contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo
di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti
dal regolamento (CE)  n.  1333/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli  additivi  alimentari.
Tale menzione e' riportata: 
    a) sull'imballaggio, oppure; 
    b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure; 
    c) su un documento di accompagnamento. 
  5.  Le  denominazioni  di  vendita  indicate  all'allegato  I  sono
riservate  ai  prodotti  definiti  nel  medesimo  allegato   e   sono
utilizzate  nel  commercio  per  designare  i  prodotti  stessi;   in
alternativa, e con i medesimi  effetti  e  obblighi,  possono  essere
utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle  condizioni
e nelle lingue ivi indicate. 
  6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto e' fabbricato  con  una
sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome
«frutta»; se il prodotto e' fabbricato  con  due  o  piu'  specie  di
frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta,
alle condizioni stabilite nell'allegato I,  parte  II,  punto  2,  la
denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della  frutta
utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle  puree
di frutta, come riportata nell'elenco  degli  ingredienti.  Tuttavia,
nel caso di prodotti fabbricati con tre  o  piu'  specie  di  frutta,
l'indicazione della frutta utilizzata puo'  essere  sostituita  dalla
dicitura 'piu' specie di  frutta',  da  un'indicazione  simile  o  da
quella relativa al numero delle specie utilizzate. 
  6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione  di  succhi
di frutta, purea di frutta e nettari di  frutta,  si  applica  quanto
disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.