DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 8-5-2004
                               Art. 7.
      Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario
  1.  Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate,
fino  all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera  b),  per  una  sola  volta  e per non piu' di 24 mesi, con i
privilegi  previsti  dalla legislazione in materia, le scadenze delle
rate   delle   operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e  di
miglioramento   e  di  credito  ordinario  effettuate  dalle  imprese
agricole  di  cui  all'articolo  5,  comma  1. Le rate prorogate sono
assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
  2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario
sono  autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla
osta,  le  provvidenze  di  cui  all'articolo  5,  a  richiesta degli
interessati,  previa  presentazione  di  dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante  i  requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando
il  tasso  di  riferimento  delle  operazioni  di credito agrario. La
eventuale  concessione  dell'agevolazione  del concorso nel pagamento
degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo'
intervenire  entro il termine di un anno dalla data della delibera di
concessione  del  prestito  o  mutuo.  L'agevolazione  deve riferirsi
all'intera   durata  del  finanziamento  e  avviene  per  il  tramite
dell'istituto concedente in forma attualizzata.
  3.  In  caso  di  mancato riconoscimento della agevolazione entro i
termini  prescritti,  alle operazioni di cui al comma 1 si applica il
tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.
          Nota all'art. 7:
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa», cosi' recita:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta). 1.  L'atto  di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».