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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-4-2018
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Art. 4

((Piano di gestione dei rischi in agricoltura))
((
1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.
))
2. Il
((Piano))
è elaborato
((anche))
sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale
((degli organismi collettivi))
di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
((g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).))
((
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
))
((
4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l'entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.
))
5. Nel
((Piano))
possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo
((Piano))
, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.