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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-4-2018
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Art. 13

Vigilanza
((
1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32))
.
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32))
.