DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 62
                   Procedimento per la prelazione
  1.  Il  soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione,  ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri
enti   pubblici  territoriali  nel  cui  ambito  si  trova  il  bene.
Trattandosi  di  bene  mobile,  la regione ne da' notizia sul proprio
Bollettino  Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita'  a  livello  nazionale,  con  la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
  2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di  venti  giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta
di  prelazione,  corredata dalla deliberazione dell'organo competente
che  predisponga,  a  valere  sul  bilancio  dell'ente, la necessaria
copertura  finanziaria  della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)
  3.  Il  Ministero  puo'  rinunciare all'esercizio della prelazione,
trasferendone  la  facolta'  all'ente  interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno
di  spesa,  adotta  il  provvedimento  di  prelazione  e  lo notifica
all'alienante  ed  all'acquirente  entro  e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha
esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
  ((4.  Nei  casi  in  cui  la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma
2  e'  di  novanta  giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e
secondo  periodo,  sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia   tardiva   o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli  elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera  bb),  numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola:
"motivata" e' soppressa.
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AGGIORNAMENTO (4a)
  Il  D.Lgs.  24  marzo  2006, n. 156, come modificato dall'avviso di
rettifica  in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone piu' (con l'art. 2,
comma  1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la
parola: "motivata" e' soppressa.