DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 5 
Cooperazione delle regioni e degli altri enti  pubblici  territoriali
            in materia di tutela del patrimonio culturale 
 
  1. Le regioni, nonche' i  comuni,  le  citta'  metropolitane  e  le
province, di seguito denominati "altri enti  pubblici  territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformita' a quanto disposto dal Titolo I della  Parte  seconda  del
presente codice. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)). 
  3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito   denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni
di tutela su ((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, libri, stampe e incisioni,))  carte  geografiche,  spartiti
musicali, fotografie, pellicole o altro  materiale  audiovisivo,  con
relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. 
  4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base  dei  principi  di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme di coordinamento in materia di tutela con  le  regioni  che  ne
facciano richiesta. 
  5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari  forme  di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 
  6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui
alla Parte  terza  del  presente  codice,  in  modo  che  sia  sempre
assicurato un livello di governo unitario ed  adeguato  alle  diverse
finalita' perseguite. 
  7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle  regioni  ai  sensi
dei ((commi 3, 4, 5 e 6)),  il  Ministero  esercita  le  potesta'  di
indirizzo  e  di  vigilanza  e  il  potere  sostitutivo  in  caso  di
perdurante inerzia o inadempienza.