DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 31 
                  Interventi conservativi volontari 
 
  1.  Il  restauro  e  gli  altri  interventi  conservativi  su  beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore  o  detentore  a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. 
  2. In sede di autorizzazione, il  soprintendente  si  pronuncia,  a
richiesta dell'interessato,  sull'ammissibilita'  dell'intervento  ai
contributi statali previsti  dagli  articoli  35  e  37  e  certifica
eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai  fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. 
  2-bis.  L'ammissione  dell'intervento  autorizzato  ai   contributi
statali previsti ((dall'articolo)) 37 e' disposta  dagli  organi  del
Ministero  in   base   all'ammontare   delle   risorse   disponibili,
determinate  annualmente  con  decreto  ministeriale,   adottato   di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ((34)) 
 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
314) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal  1°  gennaio
2019.