DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
vigente al 28/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 21
                Interventi soggetti ad autorizzazione

  1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
    ((  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche  con successiva
ricostituzione, dei beni culturali; ))
    b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili
)), salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
    e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
    d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle
biblioteche  pubbliche,  con  l'eccezione  prevista  all'articolo 10,
comma  2,  lettera  c),  e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
    e)  il  trasferimento  ad  altre  persone giuridiche di complessi
organici  di  documentazione  di archivi pubblici, nonche' di archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13 .
  2.  Lo  spostamento  di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora  o  di  sede  del  detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente,  che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
denuncia,  puo'  prescrivere  le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
  3.  Lo  spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti
ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  ((, ma
comporta  l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di
cui all'articolo 18 )).
  4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e  lavori  di  qualunque  genere  su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso
dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di
cui all'articolo 20, comma 1.
  5.  L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione  tecnica  dell'intervento,  presentati dal richiedente, e
puo'  contenere  prescrizioni.  Se i lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione
al mutare delle tecniche di conservazione.