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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-4-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 153

Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134
(( è vietata la posa in opera di cartelli o ))
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente
(( , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. ))
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1
((è vietata la posa in opera di cartelli))
o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata
((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli))
, previo parere favorevole
(( del soprintendente ))
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.