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DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. 373

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2023)
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Testo in vigore dal:  29-1-2004

Art. 3

1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:
a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede;
b) due consiglieri di Stato;
c) un prefetto della Repubblica;
d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.
Note all'art. 3:
- Il terzo comma dell'art. 106, della Costituzione della Repubblica italiana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.,), cita: «Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.».
- La legge 27 aprile 1982, n. 186, è citata nelle note all'art. 2; il testo del numero 2) del comma primo dell'art. 19 di detta legge, è il seguente:
«1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:
1) Omissis
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a Magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'Appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;