DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.
                     Principi e criteri generali

  1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120  della  Costituzione  stessa,  viene costituita la borsa continua
nazionale  del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale  sistema  e'  alimentato  da  tutte le informazioni utili a tale
scopo  immesse  liberamente  nel  sistema  stesso sia dagli operatori
pubblici  e  privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
  ((1-bis.  Entro  il  termine  di  cinque  giorni  a decorrere dalla
pubblicazione  prevista  dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  sono tenute a conferire le informazioni relative alle
procedure  comparative  previste  dall'articolo  7,  comma 6-bis, del
medesimo  decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedure
selettive  e  di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo
decreto  legislativo  n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai
nodi  regionali  e  interregionali della borsa continua nazionale del
lavoro.  Il  conferimento  dei  dati  previsto  dal presente comma e'
effettuato  anche  nel  rispetto  dei  principi di trasparenza di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite  le  informazioni  da conferire nel rispetto dei principi di
accessibilita' degli atti)).
  2.   La   borsa   continua  nazionale  del  lavoro  e'  liberamente
accessibile  da  parte  dei  lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile  da  un  qualunque  punto  della rete. I lavoratori e le
imprese  hanno  facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale  direttamente  e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
  3.  Gli  operatori  pubblici  e privati, accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro
i  dati  acquisiti,  in  base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
  4.  Gli  ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
    a) un livello nazionale finalizzato:
      1)  alla  definizione  degli  standard  tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
      2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
    3)  alla  definizione,  alla  raccolta, alla comunicazione e alla
diffusione   dei   dati   che  permettono  la  massima  efficienza  e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    b)  un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie
delle  regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
      1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e privati
presenti sul territorio;
      2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
      3)   coopera  alla  definizione  degli  standard  nazionali  di
intercomunicazione.
  5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve  in  ogni  caso  garantire,  nel rispetto degli articoli 4 e 120
della  Costituzione,  la  piena  operativita'  della  borsa  continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali rende disponibile
l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle province
autonome  che  ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle
loro competenze.