DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                         Revisione e revoca 
 
  1. Le Fondazioni IRCCS,  gli  Istituti  non  trasformati  e  quelli
privati inviano ogni ((quattro anni)) al  Ministero  della  salute  i
dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di  cui  all'articolo
13, nonche' la documentazione  necessaria  ai  fini  della  conferma,
secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 1  dell'articolo
14. ((9)) 
  2. Il Ministero della  salute,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2,  puo'  verificare  in  ogni
momento la sussistenza delle condizioni per il  riconoscimento  delle
Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati.
Nel caso di sopravvenuta carenza di  tali  condizioni,  il  Ministero
informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un
termine non superiore a  sei  mesi  entro  il  quale  reintegrare  il
possesso dei prescritti requisiti. Il  Ministro  della  salute  e  la
regione  competente  possono  immediatamente  sostituire   i   propri
designati  all'interno  dei  consigli  di  amministrazione,   nonche'
sospendere  cautelativamente  l'erogazione  dei   finanziamenti   nei
confronti degli enti interessati.  Alla  scadenza  di  tale  termine,
sulla base dell'esito  della  verifica,  il  Ministro  della  salute,
d'intesa con il Presidente  della  regione  interessata,  conferma  o
revoca il riconoscimento. 
  3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e  gli
Istituti, pubblici e privati,  riacquistano  la  natura  e  la  forma
giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo
restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati  con
risorse pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i fondi
non utilizzati. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200  ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano
decorsi centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a
quella  data.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  alla  prima
conferma successiva alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto per gli Istituti gia' riconosciuti e comunque  non  prima  di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".