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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. 278

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti modifiche ai decreti legislativi 24 aprile 2001, n. 237 e 25 maggio 2001, n. 265, riguardanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato e di beni del demanio idrico e marittimo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2003
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Testo in vigore dal:  29-10-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 237
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni appartenenti al demanio idrico), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è citato nelle note al titolo.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è citato nelle note al titolo.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1 (Trasferimento di beni). - 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;
2. (comma abrogato).».