DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 79.
              Efficacia giuridica della certificazione
  Gli    effetti    dell'accertamento   dell'organo   preposto   alla
certificazione  del  contratto  di  lavoro  permangono, anche verso i
terzi,  fino  al  momento  in  cui sia stato accolto, con sentenza di
merito,   uno   dei   ricorsi  giurisdizionali  esperibili  ai  sensi
dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
  ((Gli   effetti   dell'accertamento   dell'organo   preposto   alla
certificazione  del  contratto  di  lavoro,  nel caso di contratti in
corso   di  esecuzione,  si  producono  dal  momento  di  inizio  del
contratto,  ove  la  commissione  abbia appurato che l'attuazione del
medesimo   e'  stata,  anche  nel  periodo  precedente  alla  propria
attivita'  istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono  soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita.))