DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 76
                      Organi di certificazione

  1.  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione  dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
    a)  gli  enti  bilaterali  costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di
certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
    b)  le  Direzioni  provinciali  del lavoro e le province, secondo
quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
    c)  le  universita'  pubbliche  e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito  di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti  di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
    c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali -
Direzione   generale   della   tutela  delle  condizioni  di  lavoro,
esclusivamente  nei  casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per  quei  datori  di  lavoro  con  unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni  imprenditoriali  che  abbiano  predisposto  a livello
nazionale  schemi  di  convenzioni  certificati  dalla commissione di
certificazione  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti  presso  la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
    c-ter)  i  consigli  provinciali dei consulenti del lavoro di cui
alla  legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica ((e comunque unicamente
nell'ambito  di  intese  definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro,
con  l'attribuzione  a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e
vigilanza per gli aspetti organizzativi)).
  1-bis.  Nel  solo  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera c-bis), le
commissioni   di   certificazione   istituite   presso  le  direzioni
provinciali  del  lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica  di  quanto  certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  2.  Per  essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,
le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi presso un apposito albo
istituito  presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali   di   concerto   con   il  Ministro  dell'istruzione,  della
universita'  e  della  ricerca.  Per  ottenere  la  registrazione  le
universita'  sono  tenute  a  inviare, all'atto della registrazione e
ogni  sei  mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e criteri
giurisprudenziali  di  qualificazione  dei  contratti  di  lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  3.  Le  commissioni  istituite  ai  sensi  dei  commi che precedono
possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione
di una commissione unitaria di certificazione.