DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori  di  siti  sui
quali siano pubblicati annunci in violazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo  9  sono  puniti  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 
  ((2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1
a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' punita con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per  ogni
lavoratore interessato. In caso di violazione degli obblighi  di  cui
all'articolo 1-bis, commi 2,  3,  secondo  periodo,  5  del  medesimo
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si applica,  per  ciascun
mese di riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da  100  a
750 euro, ferma restando la configurabilita' di eventuali  violazioni
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  ove  sussistano  i
presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE)  2016/679  e
166 del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196  e  successive
modificazioni. Se  la  violazione  si  riferisce  a  piu'  di  cinque
lavoratori la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro.  Se  la
violazione si riferisce a  piu'  di  dieci  lavoratori,  la  sanzione
amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione  in  misura  ridotta.  In  caso  di  violazione  degli
obblighi di cui al comma 6, secondo periodo,  del  medesimo  articolo
1-bis si applica, per ciascun mese in cui si verifica la  violazione,
la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro.)) ((46)) 
  3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi  5
e 7, del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  cosi'  come
modificato dall'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19
dicembre 2002, n. 297,  di  cui  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come   sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n.  297  del
2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile  1949,
n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. 
  4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19  dicembre  2002,
n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  50  a
250 euro per ogni lavoratore interessato. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  a
tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data  del  1°  agosto
2022".