DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 18-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
      Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato 
 
  1. Al fine  di  garantire  l'inserimento  o  il  reinserimento  nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso  politiche
attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla  somministrazione
di lavoro e' consentito: 
a) operare ((. . .)) solo in presenza  di  un  piano  individuale  di
   inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi
   formativi idonei e il coinvolgimento di  un  tutore  con  adeguate
   competenze e professionalita', e a  fronte  della  assunzione  del
   lavoratore,   da   parte   delle    agenzie    autorizzate    alla
   somministrazione, con contratto di  durata  non  inferiore  a  sei
   mesi; 
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
   in caso di contratti di durata  non  inferiore  a  nove  mesi,  il
   trattamento retributivo del  lavoratore,  detraendo  dal  compenso
   dovuto quanto eventualmente percepito dal  lavoratore  medesimo  a
   titolo di indennita' di mobilita',  indennita'  di  disoccupazione
   ordinaria o  speciale,  o  altra  indennita'  o  sussidio  la  cui
   corresponsione  e'  collegata  allo  stato  di  disoccupazione   o
   inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti  per  l'attivita'
   lavorativa l'ammontare  dei  contributi  figurativi  nel  caso  di
   trattamenti  di  mobilita'  e  di  indennita'  di   disoccupazione
   ordinaria o speciale. 
  2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di  cui  al  comma  1
decade dai  trattamenti  di  mobilita',  qualora  l'iscrizione  nelle
relative  liste  sia  finalizzata  esclusivamente  al  reimpiego,  di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o  in
occupazione, quando: 
a) rifiuti  di  essere  avviato  a   un   progetto   individuale   di
   reinserimento nel mercato del  lavoro  ovvero  rifiuti  di  essere
   avviato a un corso di formazione professionale  autorizzato  dalla
   regione o non lo frequenti regolarmente, fatti  salvi  i  casi  di
   impossibilita' derivante da forza maggiore; 
b) non accetti l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un  livello
   retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
   mansioni di provenienza; 
c) non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva   comunicazione   alla
   competente  sede   I.N.P.S.   del   lavoro   prestato   ai   sensi
   dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.
   86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,  n.
   160. 
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2  si  applicano  quando  le
attivita' lavorative o di  formazione  offerte  al  lavoratore  siano
congrue rispetto alle competenze e  alle  qualifiche  del  lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici da quello della sua residenza. Le  disposizioni  di  cui  al
comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 
  4. Nei casi di cui al  comma  2,  i  responsabili  della  attivita'
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro  comunicano
direttamente   all'I.N.P.S.,   e   al    servizio    per    l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione  dalle  liste
di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono  essere  ritenuti
decaduti  dai  trattamenti  previdenziali.   A   seguito   di   detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione  del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. 
  5. Avverso gli atti di cui al comma  4  e'  ammesso  ricorso  entro
trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro  territorialmente
competenti  che  decidono,  in  via  definitiva,  nei  venti   giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La  decisione  del
ricorso  e'  comunicata  al  competente  servizio  per  l'impiego  ed
all'I.N.P.S. 
  5-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una  o
piu' agenzie  autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro  con  i
comuni, le province,  le  regioni  ovvero  con  le  agenzie  tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.  35,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche  con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi  delle
normative regionali in convenzione con le  agenzie  autorizzate  alla
somministrazione  di   lavoro,   previo   accreditamento   ai   sensi
dell'articolo 7. 
  8. Nella ipotesi di cui al comma 7,  le  agenzie  autorizzate  alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese  per  la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le  regioni,  i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle  spese
di  costituzione   e   funzionamento   nei   limiti   delle   proprie
disponibilita' finanziarie.