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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2023)
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vigente al 03/11/2024
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Testo in vigore dal:  9-4-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,
((all'articolo 5, comma 15,))
e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.