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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
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Testo in vigore dal:  23-10-2002

Art. 15

Istituzione
1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.
Nota all'art. 15:
- Il riferimento è operato ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 2.