stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni
((, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264))
.";
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola: ", comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.";
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".