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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2003)
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Testo in vigore dal:  13-8-2003
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Art. 18

Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il
((1° luglio 2004))
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4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.