DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 55-septies 
                     (Controlli sulle assenze). 
 
  1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta  per  un  periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento  di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica o da un  medico  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.   ((I   controlli   sulla   validita'    delle    suddette
certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate.)) 
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e' inviata per  via  telematica,  direttamente  dal  medico  o  dalla
struttura sanitaria che la  rilascia,  all'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  secondo   le   modalita'   stabilite   per   la
trasmissione telematica dei certificati medici  nel  settore  privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo  50,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con  le
medesime  modalita',  all'amministrazione  interessata.  ((L'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   utilizza    la    medesima
certificazione  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di   cui   al
successivo comma 3 anche mediante la trattazione  dei  dati  riferiti
alla diagnosi. I  relativi  certificati  devono  contenere  anche  il
codice  nosologico.))  Il  medico  o  la  struttura  sanitaria  invia
telematicamente la medesima  certificazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica personale del lavoratore qualora il  medesimo  ne  faccia
espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 
  ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal
servizio per malattia sono effettuati, sul territorio  nazionale,  in
via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri  a  carico
dell'Inps che provvede nei  limiti  delle  risorse  trasferite  delle
Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps  e  i  medici  di
medicina fiscale e' disciplinato da apposite  convenzioni,  stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
rappresentative in  campo  nazionale.  L'atto  di  indirizzo  per  la
stipula delle convenzioni e' adottato con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della
salute, sentito l'Inps per  gli  aspetti  organizzativo-gestionali  e
sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi  e
degli  odontoiatri  e  le  organizzazioni  sindacali   di   categoria
maggiormente  rappresentative.   Le   convenzioni   garantiscono   il
prioritario  ricorso  ai  medici  iscritti   nelle   liste   di   cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, per  tutte  le  funzioni  di  accertamento  medico-legali  sulle
assenze dal  servizio  per  malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi
comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime  funzioni.
Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la  durata  delle
convenzioni, demandando a queste  ultime,  anche  in  funzione  della
relativa durata, la disciplina delle  incompatibilita'  in  relazione
alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71)) 
  3. L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale e le altre  amministrazioni  interessate
svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le  risorse  finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente  assenze  di  lavoratori  per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito  disciplinare  e,  in
caso di reiterazione,  comporta  l'applicazione  della  sanzione  del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale  con  le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in  modo
inderogabile  dai  contratti  o  accordi  collettivi.  Affinche'   si
configuri l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le  previsioni  degli  accordi  e   dei   contratti   collettivi   di
riferimento. 
  5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il  controllo  sulle
assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva
del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione  della  visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.
Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal  primo  giorno  quando
l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle
non lavorative. 
  ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori  pubblico
e privato, con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  sono  stabilite  le   fasce   orarie   di
reperibilita' entro le quali devono essere effettuate  le  visite  di
controllo e sono definite  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e
ripetitiva, delle assenze  dal  servizio  per  malattia.  Qualora  il
dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo  comunicato  durante  le
fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche,  prestazioni  o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione  all'amministrazione  che,  a   sua   volta,   ne   da'
comunicazione all'Inps.)) 
  5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia  luogo  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami  diagnostici  il   permesso   e'   giustificato   mediante   la
presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata
dal medico o dalla struttura, anche  privati,  che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi  mediante  posta
elettronica. (38) 
  6. Il responsabile della struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
nonche'  il  dirigente  eventualmente  preposto   all'amministrazione
generale del personale,  secondo  le  rispettive  competenze,  curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al  fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse   della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 16, comma 10) che "Le
disposizioni dei commi 5, 5-bis e  5-ter,  dell'articolo  55-septies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche  ai
dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
2) che "La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma  2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che
attribuisce  all'Inps  la  competenza  esclusiva  ad  effettuare  gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia, si applica  a  decorrere  dal  1°  settembre  2017  e,  nei
confronti del personale delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018".