DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17
                       Funzioni dei dirigenti
         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

  1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
((d-bis)  concorrono  all'individuazione  delle risorse e dei profili
   professionali  necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio
   cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
   programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  di  cui
   all'articolo 6, comma 4;))
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e  strumentali  assegnate  ai  propri uffici ((, anche ai sensi di
   quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).
((e-bis)  effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
   uffici,  nel  rispetto  del  principio  del  merito, ai fini della
   progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione
   di indennita' e premi incentivanti.))
  1-bis.   I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate  ragioni  di
servizio,  possono  delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze comprese nelle
funzioni  di  cui  alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che  ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile.