DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                        Modalita' di vendita 
 
  1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel
rispetto delle seguenti modalita': 
    a) il prezzo di  vendita  della  stampa  quotidiana  e  periodica
stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in  relazione  ai
punti di vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,  che  effettuano  la
rivendita; 
    b)  le  condizioni  economiche  e  le  modalita'  commerciali  di
cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma  di  compenso
riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per  le  diverse
tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che  effettuano  la
vendita; 
    c)  i  punti  di  vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,  devono
prevedere un adeguato spazio  espositivo  per  le  testate  poste  in
vendita; 
    d) e' comunque vietata l'esposizione  al  pubblico  di  giornali,
riviste e materiale pornografico. 
    d-bis) gli edicolanti possono  vendere  presso  la  propria  sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
    d-ter)  gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e restituito, nel rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita
stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive
anticipazioni al distributore; 
    d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata  mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia; 
    d-quinquies)  le  clausole  contrattuali  fra   distributori   ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e  non  viziano  il
contratto cui accedono. 
    ((d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti
editoriali  garantiscono  a  tutti  i  rivenditori   l'accesso   alle
forniture a  parita'  di  condizioni  economiche  e  commerciali;  la
fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni
aggiuntive a carico del rivenditore; 
    d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai
punti vendita forniture di quotidiani e di  periodici  adeguate,  per
tipologia e per quantitativi, a soddisfare  le  esigenze  dell'utenza
del territorio; le pubblicazioni fornite  in  eccesso  rispetto  alle
esigenze dell'utenza del territorio o quelle  che  non  sono  oggetto
della  parita'  di  trattamento  possono  essere   rifiutate   ovvero
restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna  limitazione
temporale)).