DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
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                               Art. 2. 
Definizione  del  sistema  di  vendita  della  stampa  quotidiana   e
                              periodica 
 
  ((1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e  periodica  si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: 
    a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani
e di periodici; 
    b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni  stabilite
dal presente decreto, quotidiani o periodici  in  aggiunta  ad  altre
merci)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)). 
  3.  ((Possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  della   stampa
quotidiana e periodica, in regime di non  esclusivita',  le  seguenti
tipologie di esercizi commerciali:)) 
    a) le rivendite di generi di monopolio; 
    b) le rivendite di carburanti e di oli minerali ((...)); 
    c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di  stazioni  ferroviarie,  aeroportuali  e
marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie
e trattorie; 
    d) le strutture di vendita come definite dall'articolo  4,  comma
1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, con un limite minimo di  superficie  di  vendita  pari  a  metri
quadrati 700; 
    e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di  libri  e
prodotti equiparati, con un limite  minimo  di  superficie  di  metri
quadrati 120; 
    f) gli esercizi a prevalente  specializzazione  di  vendita,  con
esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle  riviste   di   identica
specializzazione. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)).