DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63. 
             Controversie relative ai rapporti di lavoro 
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.33
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998  e
  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del
lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le
indennita' di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e  corrisposte,
ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti  ai  fini  della  decisione,  il
giudice li disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione  davanti  al
giudice  amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante   nella
controversia non e' causa di sospensione del processo. 
  2.   Il   giudice   adotta,   nei   confronti    delle    pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,  costitutivi
o di condanna,  richiesti  dalla  natura  dei  diritti  tutelati.  Le
sentenze con le quali riconosce  il  diritto  all'assunzione,  ovvero
accerta  che  l'assunzione  e'  avvenuta  in  violazione   di   norme
sostanziali  o  procedurali,  hanno  anche  effetto   rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ((Il giudice, con  la
sentenza con la quale annulla  o  dichiara  nullo  il  licenziamento,
condanna l'amministrazione alla  reintegrazione  del  lavoratore  nel
posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'   risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque
in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto  quanto
il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di  altre  attivita'
lavorative. Il datore di  lavoro  e'  condannato,  altresi',  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali.)) 
  ((2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione  disciplinare  per
difetto  di  proporzionalita',  il  giudice  puo'  rideterminare   la
sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, tenendo conto  della  gravita'  del  comportamento  e  dello
specifico interesse pubblico violato.)) 
  3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali  delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28  della  legge  20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di  contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 
  4. Restano devolute alla giurisdizione del  giudice  amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per  l'assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in  sede  di
giurisdizione esclusiva, le  controversie  relative  ai  rapporti  di
lavoro di cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle  attinenti  ai
diritti patrimoniali connessi. 
  5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e  3  e  nel  caso  di  cui
all'articolo 64, comma 3,  il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione  dei  contratti  e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.