DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore e' stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 11-7-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 54. 
                     Lavoro di pubblica utilita' 
  1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica
utilita' solo su richiesta dell'imputato. 
  2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci
giorni ne' superiore a sei  mesi  e  consiste  nella  prestazione  di
attivita' non retribuita in favore della  collettivita'  da  svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso  enti  o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 
  3. L'attivita' viene svolta  nell'ambito  della  provincia  in  cui
risiede il condannato e comporta la prestazione di non  piu'  di  sei
ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute del condannato. Tuttavia, se il  condannato  lo  richiede,  il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali. ((12)) 
  4. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque 
  oltrepassare le otto ore. 
  5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di  pubblica
utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa,  di  due
ore di lavoro. 
  6. Fermo quanto previsto dal presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'  sono  determinate  dal
Ministro della giustizia  con  decreto  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2013, n. 179 (in
G.U. 1a  s.s.  10/7/2013,  n.  28),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte  in  cui
non prevede che, «Se il  condannato  lo  richiede,  il  giudice  puo'
ammetterlo  a  svolgere  il  lavoro  di   pubblica   utilita'   fuori
dall'ambito della provincia in cui risiede».