DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore e' stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 55. 
             (( (Conversione delle pene pecuniarie). )) 
  ((1. Per i reati  di  competenza  del  giudice  di  pace,  la  pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del  condannato  entro  il
termine di cui  all'articolo  660  del  codice  di  procedura  penale
indicato nell'ordine di  esecuzione  si  converte,  a  richiesta  del
condannato, in lavoro di pubblica utilita' da svolgere per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le  modalita'
indicate nell'articolo 54. 
  2. Ai fini della  conversione  un  giorno  di  lavoro  di  pubblica
utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria. 
  3. Quando e' violato l'obbligo  del  lavoro  di  pubblica  utilita'
conseguente alla conversione  della  pena  pecuniaria,  la  parte  di
lavoro non ancora eseguito si  converte  nell'obbligo  di  permanenza
domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5. 
  4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di  pubblica
utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e'
dovuto  a  insolvibilita',  le  pene  pecuniarie  non   eseguite   si
convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e  nei
modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e  in  questo  caso  non  e'
applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. 
  5. Ai fini della conversione un giorno  di  permanenza  domiciliare
equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata  della  permanenza
non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. 
  6. Il condannato puo' sempre far cessare  la  pena  del  lavoro  di
pubblica utilita' o della  permanenza  domiciliare  pagando  la  pena
pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da
conversione espiata.))