DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 120
                  Societa' di trasformazione urbana

  1.  Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della  provincia  e  della  regione,  possono costituire societa' per
azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati  delle  societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
  ((   2.  Le  societa'  di  trasformazione  urbana  provvedono  alla
preventiva  acquisizione  degli immobili interessati dall'intervento,
alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione  degli  stessi. Le
acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
  3.  Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono
individuati  con  delibera  del  consiglio comunale. L'individuazione
degli  immobili  equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche
per  gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta'  degli  enti  locali  interessati  dall'intervento possono
essere conferiti alla societa' anche a titolo di concessione )).
  4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali azionisti e la societa' per
azioni  di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.