DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                 Conferimento dei posti di funzione 
 
  1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di  ufficio  di  livello
equivalente,  nonche'  gli   incarichi   di   titolare   dell'ufficio
territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'interno.  Gli  incarichi  di
livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente,
sono conferiti a prefetti  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.  Restano  ferme  le
disposizioni concernenti il collocamento a disposizione,  il  comando
ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti. 
  2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti  sono  destinati
esclusivamente alla copertura dei posti di  funzione  individuati  ai
sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  nonche',  ferma   restando   la
possibilita'   del   conferimento   di    incarichi    commissariali,
all'espletamento di incarichi  speciali  conferiti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  competente  in
relazione  alla  natura  dell'incarico,  d'intesa  con  il   Ministro
dell'interno. 
2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di  gestione  commissariale
straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari
esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti  ((entro
l'aliquota dell'1 per  cento)),  i  viceprefetti  ed  i  viceprefetti
aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione  organica,
possono essere  collocati  in  posizione  di  disponibilita'  per  un
periodo non superiore  al  triennio,  prorogabile  con  provvedimento
motivato per un periodo non superiore  ad  un  anno.  I  prefetti,  I
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta  del
Capo    del    Dipartimento    delle    Politiche    del    Personale
dell'Amministrazione  Civile  e  per   le   Risorse   Strumentali   e
Finanziarie del Ministero dell'interno.  I  funzionari  collocati  in
posizione di disponibilita' non occupano posto  nella  qualifica  cui
appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia  e'
reso indisponibile  un  numero  di  posti,  per  ciascun  funzionario
collocato  in  disponibilita',  equivalente  dal   punto   di   vista
finanziario. Con il procedimento negoziale di cui  al  Capo  II  puo'
essere stabilito il trattamento  economico  accessorio  spettante  ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni esercitate. 
  3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai  viceprefetti  e  ai
viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti  e  degli  uffici
equiparati, dal capo del dipartimento  o  dal  titolare  dell'ufficio
equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo,  dal
prefetto in sede. 
  4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e  di  capo  di  gabinetto
negli uffici territoriali del governo  e  gli  incarichi  di  diretta
collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del
Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto  o  dal  capo  del
dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3,  si  provvede,  ove  necessario,  al
conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.