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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 21

Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.
2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1.
((Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f))
).
3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.