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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368

((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
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Testo in vigore dal:  7-11-1999

Art. 40

1. Per la durata del la formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamentc ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162.
Note all'art. 40:
- Per quanto concerne la legge dicembre 1971, n. 1204, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, si veda nelle note all'art. 21.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concerne: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento". L'art. 12 del suddetto decreto così dispone:
"Art. 12. - L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'università.
Le università e gli istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università".