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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65

Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/1999
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Testo in vigore dal:  3-4-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1742 del codice civile, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto è irrinunciabile.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore dei legge ed i regolamenti.
- L'art. 1, comma 8, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), recita:
"8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro i termini di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti".
- Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, reca: "Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 482 (legge comunitaria 1990)".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, vedi nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1742 del codice civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, recita:
"Art. 1742 (Nozione). - Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile".