DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368

((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
  1. La formazione che permette di  ottenere  un  diploma  di  medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B
e C, risponde ai seguenti requisiti: 
   a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a
seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo  l8  nel  corso
del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel  campo  della
medicina generale; 
   b) insegnamento teorico e pratico; 
   c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle  autorita'  o
enti competenti; 
   d) formazione effettuata in  un  ateneo  universitario  o  in  una
azienda ospedaliera o in un istituto accreditato  a  tal  fine  dalle
autorita' competenti; 
   e) partecipazione personale del  medico  chirurgo  candidato  alla
specializzazione, alle  attivita'  e  responsabilita'  proprie  della
disciplina. 
  2. Il rilascio di un diploma  di  medico  chirurgo  specialista  e'
subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 
  3. Le durate minime delle  formazioni  specialistiche  non  possono
essere inferiori a quelle indicate per ciascuna  di  tali  formazioni
nell'allegato C.  Tali  durate  minime  sono  modificate  secondo  la
procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva
93/16/CEE. 
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ((da emanare
entro il 31 dicembre  2014)),  la  durata  dei  corsi  di  formazione
specialistica viene ridotta rispetto a quanto  previsto  nel  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  1º
agosto 2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005,  con  l'osservanza  dei  limiti
minimi previsti dalla normativa europea  in  materia,  riorganizzando
altresi' le classi  e  le  tipologie  di  corsi  di  specializzazione
medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione  del  presente
comma sono  destinati  all'incremento  dei  contratti  di  formazione
specialistica medica. 
  ((3-ter. La durata dei  corsi  di  formazione  specialistica,  come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica  a  decorrere
dall'anno  accademico  2014/2015  di  riferimento  per  i  corsi   di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono  optare
tra il nuovo ordinamento e  l'ordinamento  previgente  con  modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis)).