DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
         (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). 
  1. Con la  sentenza  dichiarativa  dello  stato  di  insolvenza  il
tribunale: 
    a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
    b)  nomina  uno  o  tre  commissari  giudiziali,  in  conformita'
dell'indicazione del Ministro dell'industria,  ovvero  autonomamente,
((osservati  gli  articoli  356  e  358  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza,)) se l'indicazione  non  e'  pervenuta  nel  termine
stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3; 
    c) ordina all'imprenditore di  depositare  entro  due  giorni  in
cancelleria le scritture contabili e i  bilanci,  se  non  vi  si  e'
provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2; 
    d) assegna ai creditori e ai terzi,  che  vantano  diritti  reali
mobiliari su beni  in  possesso  dell'imprenditore,  un  termine  non
inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni  dalla
data  dell'ammissione  della  sentenza  per   la   presentazione   in
cancelleria delle domande; 
    e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza  in  cui,
nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera  a,  si
procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; 
    f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando  non  si
proceda  a  norma  dell'articolo  30,  e'  lasciata  all'imprenditore
insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. 
  2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata  ai  casi  di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 
  3. La sentenza e' comunicata ed affissa  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti dall'articolo  17,  primo  e  secondo  comma,  della  legge
fallimentare, salvo quanto previsto  dall'articolo  94  del  presente
decreto. A cura del cancelliere, essa e'  altresi'  comunicata  entro
tre giorni al Ministro dell'industria. 
  3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma  1,
lettera b), ed al coadiutore di cui egli  si  avvale  a  norma  degli
articoli  19,  comma  3,  del  presente  decreto  e  32  della  legge
fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del
predetto decreto.