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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)
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Testo in vigore dal:  24-8-1999

Art. 77

(Riapertura della procedura).
1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la metà.
3. La sentenza è comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.